Art. 16.
(Offerta di lavoro).

      1. Prima di attivare i servizi di cui alla presente legge che promuovano opportunità di lavoro, il centro servizi si assicura preventivamente che, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto, la fornitura del servizio non implichi una violazione della disciplina sul collocamento dei prestatori di lavoro.
      2. I servizi che offrono informazioni su attività di formazione professionale o corsi di istruzione, hanno l'obbligo di:

          a) non formulare promesse o previsioni irragionevoli di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti degli utenti che richiedono le informazioni;

          b) comunicare con chiarezza la durata effettiva dei corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente di acquistare materiale di supporto per

 

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seguire i corsi con profitto, il livello di istruzione o la qualifica professionale richiesta e, ove prescritto dalla legge, il rilascio di attestati di frequenza.