1. Prima di attivare i servizi di cui alla presente legge che promuovano opportunità di lavoro, il centro servizi si assicura preventivamente che, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto, la fornitura del servizio non implichi una violazione della disciplina sul collocamento dei prestatori di lavoro.
2. I servizi che offrono informazioni su attività di formazione professionale o corsi di istruzione, hanno l'obbligo di:
a) non formulare promesse o previsioni irragionevoli di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti degli utenti che richiedono le informazioni;
b) comunicare con chiarezza la durata effettiva dei corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente di acquistare materiale di supporto per